Art. 17.
(Convocazione dei consigli della rappresentanza dei militari).

      1. I consigli delle rappresentanze dei militari, ad ogni livello, sono convocati:

          a) per decisione dell'ufficio di presidenza;

          b) per iniziativa del presidente;

          c) su richiesta di almeno un quinto dei delegati;

          d) su richiesta della metà più uno degli elettori, anche di una singola categoria.

      2. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a quarantotto ore.
      3. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.
      4. Il COCER è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che il consiglio abbia deciso che la riunione abbia luogo in altra sede.
      5. I consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, possono costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche e possono richiedere l'intervento di personale in servizio esperto delle materie da trattare.

 

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      6. Il COCER può avere rapporti con:

          a) organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea;

          b) associazioni di militari in congedo e di pensionati;

          c) organizzazioni sindacali e patronali;

          d) associazioni combattentistiche e d'arma;

          e) associazioni aventi fini morali e culturali.

      7. Il COCER può riunirsi in sessioni congiunte con i COBAR collegati, su richiesta degli stessi e anche limitatamente a singole categorie tra quelle di cui all'articolo 4.
      9. I COBAR indicono riunioni con il personale rappresentato per informarlo dell'attività svolta dalla rappresentanza dei militari almeno una volta all'anno.